Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/100: Pacchetto di ordinanze agricole 2025 · 85 pagine

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1 Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA), RS 232.112.1

1.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1) è in vigore dal 1° gennaio 2017. Definisce le condizioni precise che disciplinano l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, ovvero come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l’articolo 48b capoversi 2-4 LPM (quota minima necessaria) e come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta. Tale calcolo si basa sul grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS)

Il DEFR definisce il GAAS di prodotti naturali conformemente all’ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (art. 7 cpv. 1 OIPSDA). L’OIPSDA attualmente stabilisce un GAAS per l’etanolo sebbene non si tratti di un prodotto naturale ma di una materia prima.

All’epoca dell’introduzione della base legale Swissness, a giustificazione di questo GAAS si era indicato che il prodotto naturale di origine era difficilmente reperibile e soprattutto che non esisteva una produzione indigena di etanolo.

A giugno 2022 Zucchero Svizzero SA ha messo in funzione un impianto per distillare etanolo a partire dalla melassa di barbabietola da zucchero con una capacità produttiva attuale di circa 600 tonnellate di etanolo puro all'anno. In seguito all’avvio della produzione e della vendita di etanolo indigeno e considerato che la definizione di un GAAS per una materia prima nell'ordinanza non è conforme alla legge, si è deciso di rivalutare la situazione. Da tale analisi è scaturita la proposta di stralciare il GAAS per l'etanolo dall'OIPSDA.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

Il grado di autoapprovvigionamento Swissness (GAAS) per l’etanolo è stralciato.

1.3 Commento ai singoli articoli

Art. 11b

È prevista una disposizione transitoria. L’utilizzo di un’indicazione di provenienza svizzera per le derrate alimentari può avvenire ancora secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2026. Le derrate alimentari etichettate in tal modo possono essere cedute ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 7 all. 1

Il GAAS per l’etanolo è stralciato.

In seguito a tale stralcio si applica il GAAS del prodotto naturale di riferimento, come peraltro è il caso per le altre materie prime trasformate. Il GAAS di un prodotto naturale definito nell’allegato 1 si applica anche alla materia prima che ne deriva. Di conseguenza il GAAS della barbabietola da zucchero si applica all’etanolo ottenuto dalla barbabietola da zucchero. Per l’etanolo distillato dalla canna da zucchero è determinante il GAAS della canna da zucchero, per quello ottenuto dal frumento vale il GAAS del frumento, eccetera.

Lo stralcio del GAAS per l'etanolo rappresenta un cambiamento di paradigma per i produttori di bevande alcoliche e gli utilizzatori di etanolo che applicano la Swissness ai loro prodotti. D'ora in poi, dovranno conoscere il prodotto naturale da cui è stato ottenuto l'etanolo, al fine di definire il GAAS corrispondente per calcolare la quota minima necessaria. Sebbene si tratti di una procedura finora sconosciuta nell'industria degli alcolici, non rappresenta un ostacolo insormontabile e non comporta costi