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Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 6 pagine
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Avamprogetto
4I Cantoni disciplinano le modalità delle prestazioni ambulatoriali offerte dalle isti- tuzioni.
5Sono liberi nel provvedere all’aiuto e alle cure a domicilio conformemente all’arti- colo 112c capoverso 1 Cost.
Art. 5 Principi delle misure di promozione dell’autonomia abitativa
Le misure messe a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro delle loro competenze devono:
a. favorire la libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa;
b. includere servizi di sostegno adeguati alle esigenze specifiche delle persone interessate;
c. se sono concepite come prestazioni individuali, essere concesse in funzione delle esigenze individuali inerenti alla disabilità.
Sezione 4: Riconoscimento di istituzioni
Art. 6 Principi
1I Cantoni riconoscono le istituzioni che promuovono l’inclusione delle persone in- teressate che adempiono le condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 7.
2Possono essere riconosciute le istituzioni seguenti:
a. gli istituti e le altre strutture che propongono forme di alloggio assistito;
b. le aziende attive sul mercato del lavoro complementare che mettono a dispo- sizione posti di lavoro nei loro locali o in un altro luogo;
c. i centri diurni in cui le persone interessate possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e per il tempo libero;
d. le unità di una struttura che forniscono una delle prestazioni di cui alle lettere a–c.
3Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.
4Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni per il riconoscimento.
5La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante de- cisione formale.
Art. 7 Condizioni per il riconoscimento
Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:
a. disporre di un’infrastruttura e di un’offerta di prestazioni conformi alle esi- genze delle persone interessate, come pure del necessario personale specializ- zato;