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Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 6 pagine

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Avamprogetto

4I Cantoni disciplinano le modalità delle prestazioni ambulatoriali offerte dalle isti- tuzioni.

5Sono liberi nel provvedere all’aiuto e alle cure a domicilio conformemente all’arti- colo 112c capoverso 1 Cost.

Art. 5 Principi delle misure di promozione dell’autonomia abitativa

Le misure messe a disposizione dalla Confederazione e dai Cantoni nel quadro delle loro competenze devono:

a. favorire la libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa;

b. includere servizi di sostegno adeguati alle esigenze specifiche delle persone interessate;

c. se sono concepite come prestazioni individuali, essere concesse in funzione delle esigenze individuali inerenti alla disabilità.

Sezione 4: Riconoscimento di istituzioni

Art. 6 Principi

1I Cantoni riconoscono le istituzioni che promuovono l’inclusione delle persone in- teressate che adempiono le condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 7.

2Possono essere riconosciute le istituzioni seguenti:

a. gli istituti e le altre strutture che propongono forme di alloggio assistito;

b. le aziende attive sul mercato del lavoro complementare che mettono a dispo- sizione posti di lavoro nei loro locali o in un altro luogo;

c. i centri diurni in cui le persone interessate possono incontrarsi e partecipare a programmi di occupazione e per il tempo libero;

d. le unità di una struttura che forniscono una delle prestazioni di cui alle lettere a–c.

3Il riconoscimento è accordato dal Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.

4Le istituzioni riconosciute dal Cantone competente possono essere riconosciute da altri Cantoni senza verifica delle condizioni per il riconoscimento.

5La concessione, il diniego e la revoca del riconoscimento avvengono mediante de- cisione formale.

Art. 7 Condizioni per il riconoscimento

Per essere riconosciuta, un’istituzione deve adempiere le seguenti condizioni:

a. disporre di un’infrastruttura e di un’offerta di prestazioni conformi alle esi- genze delle persone interessate, come pure del necessario personale specializ- zato;