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Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 6 pagine

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Avamprogetto

2Se non trova un posto in un’istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, la persona interessata ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un’altra istituzione riconosciuta.

3Il finanziamento delle prestazioni dei Cantoni in favore delle persone interessate av- viene in conformità con il diritto di cui all’articolo 4 capoverso 1.

4Se prevede che il Cantone partecipi ai costi accordando sussidi alle istituzioni rico- nosciute, la legislazione cantonale deve contemplare il diritto a tali sussidi.

Sezione 6: Misure di attuazione e piani d’azione cantonali

Art. 11 Misure di attuazione e coordinamento

1I Cantoni elaborano le basi concettuali per il conseguimento degli obiettivi della presente legge.

2Provvedono ad adottare misure per agevolare alle persone interessate il cambia- mento di domicilio all’interno o all’esterno del loro territorio.

3La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le persone interessate e le organizza- zioni che ne difendono gli interessi nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure previste dalla presente legge.

4Si aggiornano regolarmente sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della presente legge.

Art. 12 Piani d’azione cantonali

1Ogni Cantone elabora un piano d’azione per promuovere la vita indipendente e l’in- clusione delle persone interessate negli ambiti dell’alloggio e del lavoro.

2Il piano d’azione contempla in particolare:

a. una valutazione delle prestazioni volte a favorire una vita indipendente negli ambiti dell’alloggio e del lavoro;

b. le modalità di attuazione e adeguamento periodico del piano d’azione;

c. i meccanismi di coordinamento tra le diverse prestazioni e i diversi ambiti di competenza;

d. i principi della partecipazione delle persone interessate alle decisioni che le riguardano;

e. le modalità di collaborazione con le istituzioni e gli altri Cantoni.

3I Cantoni coinvolgono le istituzioni riconosciute e le organizzazioni che difendono gli interessi delle persone interessate nella sua elaborazione.

4L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità monitora re- golarmente i progressi compiuti nel quadro del suo mandato di promozione di cui