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Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 6 pagine

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b. assicurare una gestione economica e conforme a una presentazione dei conti uniforme basata sui principi dell’economia aziendale;

c. chiarire con le persone interessate le loro esigenze, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza e la forma abitativa;

d. assicurare la trasparenza delle condizioni di ammissione;

e. informare per scritto le persone interessate sui loro diritti e doveri;

f. tutelare i diritti della personalità delle persone interessate, segnatamente il di- ritto all’autodeterminazione, alla sfera privata, alla promozione individuale, ai contatti sociali al di fuori dell’istituzione, alla protezione contro abusi e maltrattamenti;

g. garantire alle persone interessate il diritto di partecipare attivamente alle de- cisioni che le riguardano;

h. versare un salario adeguato alle persone interessate cui mettono a disposizione posti di lavoro;

i. garantire un trasporto da e per l’istituzione se la situazione delle persone inte- ressate lo richiede;

j. coinvolgere adeguatamente i rappresentanti legali delle persone interessate;

h. assicurare il controllo della qualità.

Art. 8 Controllo e revoca del riconoscimento

1I Cantoni controllano l’osservanza delle condizioni per il riconoscimento.

2Il controllo compete al Cantone sul cui territorio è situata l’istituzione. I Cantoni possono concordare una diversa competenza.

3Il Cantone competente revoca il riconoscimento se le condizioni non sono più adem- piute. Ne informa gli altri Cantoni.

Art. 9 Diritto di ricorso delle organizzazioni

1Le associazioni ed altre organizzazioni autorizzate dagli statuti o dall’atto costitutivo a difendere gli interessi delle persone interessate possono ricorrere contro la decisione di riconoscere un’istituzione.

2Il Consiglio federale designa le organizzazioni che hanno diritto di ricorso.

Sezione 5: Partecipazione dei Cantoni ai costi e diritto ai sussidi

Art. 10

1I Cantoni partecipano ai costi per il soggiorno in un’istituzione riconosciuta, nella misura necessaria affinché nessuna persona interessata debba far capo all’assistenza sociale a causa di questo soggiorno.