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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine

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Allegato 6.3 (art. 30asepties, 30eter, 30eocties)

Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti generali

I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 Requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas

I requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.2.3 e 2.2.4 e dell’allegato 2.3 numero 2.2.

2.2.2 Requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna

2.2.2.1 I requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna si determinano

sulla scorta dell’allegato 1.5 numero 2.2.3.

2.2.2.2 Essi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile com-

pleto dopo la messa in esercizio dell’impianto o l’ampliamento o rinnovamento considerevole.

2.2.2.3 Se contemporaneamente alla costruzione o all’ampliamento dell’impianto

viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi non devono necessariamente essere soddisfatti al momento della definizione definitiva del premio di mercato fluttuante; devono però essere soddisfatti entro un termine adeguato. 2.3 Periodi di valutazione

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti generali e i requisiti ecologici minimi

è di tre mesi.

2.3.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l’anno civile com-

pleto.

3 Tasso di rimunerazione

3.1 Calcolo del tasso di rimunerazione

3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso

in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui ai numeri 3.3 o 3.4. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno.