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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 55 pagine
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Titolo dopo l’art. 30bdecies
Sezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici
Art. 30c Tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici
1 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici è determinato nel singolo caso tramite aste.
2 Se un impianto soddisfa i presupposti per l’ottenimento dei bonus di cui all’articolo 38 capoversi 1bis–1quinquies, anche nel sistema dei premi di mercato fluttuanti tali bonus vengono accordati in aggiunta all’importo indicato nell’offerta.
3 L’ammontare dei bonus è il seguente:
a. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct./kWh;
b. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct./kWh;
c. per il bonus per l’altitudine: 0,7 ct./kWh;
d. per il bonus per area di parcheggio: 1 ct./kWh.
Art. 30cbisCompetenze e condizioni di partecipazione
Per le competenze e le condizioni di partecipazione si applicano per analogia gli articoli 46a e 46b.
Art. 30cterProcedura d’asta
1 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta nonché le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.
2 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte che:
a. soddisfano le condizioni di partecipazione;
b. presentano il tasso più conveniente per chilowattora; e
c. rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando.
3 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.
Art. 30cquaterTermine, proroga e notifica di messa in esercizio
1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.
2 Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine.
3 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.
4 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.