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Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 6 pagine
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Titolo dopo l’art. 9
Sezione 2a: Requisiti per le imprese di rilevanza sistemica
Art. 9a Imprese di rilevanza sistemica
1Sono considerate di rilevanza sistemica per l’approvvigionamento di energia elettrica le imprese del settore dell’energia elettrica che:
a. sono responsabili di un gruppo di bilancio che nel corso degli ultimi due anni ha presentato picchi di carico di almeno 600 MW; o
b. dispongono di una potenza installata di almeno 600 MW in Svizzera e partecipano a mercati organizzati dell’elettricità.
2La ElCom può disporre che altre imprese del settore dell’energia elettrica siano considerate di rilevanza sistemica se:
a. forniscono prestazioni che non possono essere fornite da altri operatori del mercato entro un termine ragionevole per l’economia svizzera o regionale; e
b. soddisfano una delle seguenti condizioni:
1. costituiscono un gruppo con un’impresa di rilevanza sistemica secondo il capoverso 1;
2. contribuiscono in modo significativo all’approvvigionamento regionale di energia elettrica, in particolare attraverso la fornitura ai gestori di rete;
3. dispongono di una produzione in Svizzera e vendono prodotti sul mercato.
Art. 9abisOrganizzazione e gestione dei rischi
1Le imprese di rilevanza sistemica devono essere organizzate in maniera adeguata alla loro attività. Devono istituire organi specifici da un lato per la gestione e dall’altro per la direzione generale, la vigilanza e il controllo nonché delimitare i poteri tra questi organi in modo tale da garantire un’adeguata sorveglianza della gestione.
2I membri dell’organo responsabile della direzione generale, della vigilanza e del controllo non possono appartenere all’organo responsabile della gestione.
3Le imprese di rilevanza sistemica devono disporre di un adeguato sistema di gestione dei rischi relativi al capitale proprio e alla liquidità.
4Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dettagliati per l’organizzazione e la gestione dei rischi. In particolare, può emanare prescrizioni relative all’attribuzione di compiti e alle responsabilità in relazione all’istituzione, organizzazione, garanzia, attuazione, sorveglianza e verifica della gestione dei rischi.
Art. 9aterGaranzia di un’attività ineccepibile
1Le imprese di rilevanza sistemica e le persone incaricate della gestione o della direzione generale, della vigilanza e del controllo dell’impresa di rilevanza sistemica devono offrire la garanzia di un’attività ineccepibile.