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Consultazione 2024/3: Modifica della legge sull’approvvigionamento elettrico (requisiti per le imprese elettriche di rilevanza sistemica) · 6 pagine

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Art. 9aoctiesSanzioni in caso di gravi violazioni delle prescrizioni previste dalla

presente sezione

1Un’impresa di rilevanza sistemica che viola gravemente le disposizioni di cui agli articoli 9abis–9aquarterriceve una sanzione di importo pari al 5 per cento (al massimo) del fatturato degli ultimi tre esercizi.

2Le indagini sulle violazioni di cui al capoverso 1 sono eseguite dalla Segreteria tecnica della ElCom in collaborazione con la presidenza e la vicepresidenza della ElCom. La decisione spetta alla ElCom.

3La procedura si basa sulla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA). Essa deve essere avviata entro cinque anni dal momento in cui la prescrizione avrebbe dovuto essere soddisfatta.

4Il capoverso 1 si applica indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata commessa in Svizzera o all’estero.

Art. 9anoviesPubblicazione di decisioni in materia di vigilanza

1Se constata una violazione grave delle prescrizioni di cui alla presente sezione, la ElCom può pubblicare la sua decisione finale una volta passata in giudicato con l’indicazione dei dati personali dei destinatari della decisione. La pubblicazione avviene in formato elettronico o cartaceo.

2La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

3La ElCom garantisce che le informazioni economicamente sensibili non siano pubblicate né che possano essere dedotte e che la pubblicazione non comporti alcun pericolo di distorsione della concorrenza sul mercato dell’energia elettrica.

Art. 9adecies

Ex art. 9a

Art. 21 cpv. 5 primo periodo

5La ElCom riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi.

Art. 22 cpv. 2 lett. d

2La ElCom è competente in particolare per:

d. vigilare sul rispetto dei requisiti per le imprese di rilevanza sistemica di cui alla sezione 2a.

Art. 25 cpv. 1bis

1bisLa ElCom disciplina i requisiti per la trasmissione dei dati, in particolare quelli relativi al formato e alla qualità.

5 RS 172.021