Progetto

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Diritto fondiario rurale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 cpv. 1

1Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso d’interesse di riferimento, corrisponde al reddito di un’azienda agricola o di un fondo agricolo la cui gestione avviene secondo gli usi del Paese; il tasso d’interesse di riferimento corrisponde a un costo del capitale a lungo termine che tiene conto del capitale di terzi, del capitale proprio e del rischio del settore. Il reddito e il tasso d’interesse di riferimento sono fissati secondo una media pluriennale.

Art. 18 cpv. 4

4Tali investimenti sono ammortizzati linearmente secondo le durate seguenti:

a. investimenti in installazioni: 10 anni;

b. investimenti in edifici: 20 anni;

c. acquisto di aziende e terreni nonché investimenti in migliorie fondiarie: 25 anni.

Art. 42 cpv. 1

1In caso d’alienazione di un’azienda agricola, hanno, nell’ordine indicato, un diritto di prelazione sulla stessa se intendono procedere alla coltivazione diretta e ne sembrano idonei:

1. ogni discendente dell’alienante;

2. il coniuge dell’alienante;

3. ogni fratello o sorella dell’alienante e figlio loro, se l’alienante ha acquistato l’azienda interamente o in maggior parte dai genitori o nella loro successione da meno di 25 anni.

Art. 49 cpv. 1 n. 2

1In caso d’alienazione di una quota di comproprietà su un’azienda agricola, hanno, nell’ordine seguente, un diritto di prelazione:

2. ogni discendente, il coniuge, ogni fratello o sorella e figlio loro nonché l’affittuario, alle condizioni e modalità e con il rango applicabili al diritto di prelazione su un’azienda agricola;

Art. 52 cpv. 2

2Sono circostanze speciali segnatamente un prezzo d’acquisto elevato dell’azienda o investimenti importanti effettuati dall’alienante nei 10 anni precedenti l’alienazione. Tali investimenti sono ammortizzati ai sensi dell’articolo 18 capoverso 4.

Art. 60 cpv. 1 lett. f e j

1L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se: