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Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 4 pagine

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Diritto fondiario rurale «%ASFF_YYYY_ID»

nare la situazione giuridica originaria. Può segnatamente ordinare l’alienazione o la vendita all’incanto conformemente alle prescrizioni sulla realizzazione forzata di fondi. In questo caso l’acquirente può esigere soltanto il rimborso del prezzo di costo; l’eccedenza spetta al Cantone.

Art. 73 cpv. 1 secondo periodo

1… Il limite dell’aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 50 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.

Art. 75 cpv. 1 lett. e

1Non vi è limite d’aggravio per:

e. i diritti di pegno immobiliare sotto forma di ipoteche per garantire il diritto all’utile dei coeredi, dell’alienante e del suo coniuge, nonché per garantire le pretese relative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da una sentenza di divorzio o di separazione cresciuta in giudicato.

Art. 79 cpv. 2

2Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) decide del riconoscimento e pubblica la decisione nel Foglio federale.

II

La legge federale del 4 ottobre 19856 sull’affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1

1Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

6 RS 221.213.2