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Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 4 pagine
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Diritto fondiario rurale «%ASFF_YYYY_ID»
f. sulla parte da separare deve essere costituito un diritto di superficie a favore dell’affittuario;
j. l'azienda agricola è suddivisa in più aziende agricole ai sensi dell’articolo 7. L’articolo 7 capoverso 4 lettera b non è applicabile.
Art. 61 cpv. 1
1Chi intende acquistare un’azienda agricola, un fondo agricolo o azioni e quote sociali di una persona giuridica i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola o di fondi agricoli deve ottenere un’autorizzazione.
Art. 62 lett. h
L’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:
h. da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche.
Art. 64 cpv. 1 lett. d, e nonché h
1Se non vi è coltivazione diretta, l’autorizzazione dev’essere rilasciata se l’acquirente prova che sussiste un motivo importante, segnatamente che:
d. l’azienda agricola o il fondo agricolo si trova in una zona protetta ai sensi dell’articolo 17 della legge federale del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio o è interessato un oggetto d’importanza nazionale ai sensi della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio e l’acquirente lo acquista allo scopo di garantirne la protezione nonché dimostra che in questo modo è garantita meglio la protezione a lungo termine;
e. l’acquisto è operato al fine di preservare i dintorni, degni di protezione, di centri, costruzioni od impianti storici;
h. è acquisita una quota massima di un quarto del capitale e dei voti di una società anonima o di una società a garanzia limitata ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.
Art. 71 cpv. 1
1L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione revoca la sua decisione se l’acquirente l’ha conseguita fornendo informazioni false oppure non adempie gli oneri stabiliti.
Art. 72 cpv. 1bis
1bisSe la rettificazione del registro fondiario si rivela impossibile o inopportuna, l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione può ordinare altre misure per ripristi-
4 RS 700
5 RS 451