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Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 60 pagine
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Ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 aprile 20171 sulla formazione in radioprotezione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. e
2L’oggetto di cui al capoverso 1 è disciplinato:
e. nell’allegato 5: per le persone che, esclusivamente in caso di incidente o emergenza, hanno a che fare con radiazioni ionizzanti, possono esservi esposte oppure pianificano od ordinano lavori con esse o gestiscono le infrastrutture critiche oppure forniscono servizi pubblici.
Art. 3 cpv. 4 lett. a, d ed e
4Per gli aggiornamenti non soggetti all’obbligo di riconoscimento l’istituzione che offre l’aggiornamento rilascia un attestato di partecipazione contenente i seguenti dati:
a. Concerne soltanto il testo francese
d. designazione del fornitore dell’aggiornamento;
e. numero di unità didattiche del corso di aggiornamento.
Art. 4, rubrica, nonché cpv. 2
Riconoscimento di corsi di formazione e aggiornamento e di formazioni o aggiornamenti individuali
1 RS 814.501.261
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