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Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 60 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
2L’autorità di riconoscimento competente può riconoscere le formazioni o gli aggiornamenti non definiti secondo gli allegati 1–5 oppure le formazioni o gli aggiornamenti che devono essere adeguati alle nuove esigenze in materia fino alla relativa modifica della presente ordinanza.
Art. 9, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d, f e g e cpv. 2
Certificato di formazione o di aggiornamento
1L’istituzione di formazione o di aggiornamento rilascia alla persona che ha concluso un ciclo di formazione o di aggiornamento riconosciuto un certificato di formazione o di aggiornamento che deve includere almeno i seguenti punti:
d. cognome, nome e data di nascita della persona che ha concluso il ciclo;
f. la designazione del fornitore della formazione o dell’aggiornamento;
g. il numero di unità didattiche del ciclo di aggiornamento.
2L’istituzione di formazione o di aggiornamento è tenuta a conservare per 30 anni i dati di cui al capoverso l lettere a–g.
Art. 12 cpv. 2
2Le autorità di riconoscimento possono stabilire la dose di radiazione massima accumulabile per ogni corso nel quadro della formazione scolastica.
Art. 15 cpv. 1 e 2
1Le istituzioni di formazione e aggiornamento devono aver adeguato i loro contenuti di formazione e aggiornamento secondo le disposizioni della presente ordinanza al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica della presente ordinanza del DATA.
2Le attestazioni individuali di formazione e aggiornamento in radioprotezione ottenute secondo il diritto anteriore conservano la loro validità.
II
Gli allegati 1–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il …