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Consultazione 2024/37: Revisione parziale dell’ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione · 60 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Ambito d’applicazione Formazione necessaria/periodo di pratica Attività permesse

N 2

– Responsabile della radioprotezione – Formazione riconosciuta in radiopro- – Gestione di eventi con pericolo da radiazioni ionizzanti

nel settore della direzione degli inter- tezione secondo la tabella 3 – Utilizzazione, deposito e smaltimento di materiale radioattivo

venti – Protezione ottimale di sé stessi, di terzi e dell’ambiente

– Formazione di persone della propria organizzazione (N 5) e istruzione in caso di intervento

– Istruzione delle persone mobilitate (N 6) per un intervento imminente con pericolo da radiazioni ionizzanti

N 3

– Responsabile della radioprotezione – Formazione riconosciuta in radiopro-

nel settore della formazione e tezione secondo la tabella 3 – Formazione di persone della propria organizzazione (N 5) nell’ambito dell’istruzione delle forze di inter- della formazione regolare e loro istruzione in caso di intervento vento e delle persone mobilitate – Istruzione delle persone mobilitate (N 6) per un intervento imminente con pericolo da radiazioni ionizzanti

N 4

– Forze d’intervento specializzate in ra- – Formazione riconosciuta in radiopro- – Gestione di eventi con pericolo da radiazioni ionizzanti

dioprotezione tezione secondo la tabella 3 – Protezione ottimale di sé stessi, di terzi e dell’ambiente

N 5

– Forze d’intervento – Formazione riconosciuta in radiopro- – Adempimento dei compiti originari con particolare attenzione al peri-

tezione secondo la tabella 3, adeguata colo da radiazioni ionizzanti

all’attività e alla responsabilità – Protezione di sé stessi e di terzi

N 6

– Persone mobilitate nel quadro di una – In caso di emergenza, istruzione – Adempimento dei compiti originari con particolare attenzione al peri-

situazione di esposizione di emer- prima dell’intervento secondo la colo da radiazioni ionizzanti

genza secondo l’art. 142 ORaP tabella 3 – Protezione di sé stessi e di terzi