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Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 3 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del xy xy 2024
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 2 Militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori
dell’Ufficio federale della protezione della popolazione
1 Sono considerati militari di professione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:
a. gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all’articolo 47 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
b. gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;
c. gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.
2 Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all’articolo 47 capoverso 3 LM.
3 Sono considerati istruttori dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 6 della legge:
a. il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;
b. i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;
1 RS 833.11
2 RS 510.10
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