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Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 3 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Modifica del xy xy 2024

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 2 Militari di professione, militari a contratto temporaneo e istruttori

dell’Ufficio federale della protezione della popolazione

1 Sono considerati militari di professione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge:

a. gli ufficiali di professione, i sottufficiali di professione e i soldati di professione conformemente all’articolo 47 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);

b. gli aspiranti ufficiali e sottufficiali di professione e i candidati ufficiali e sottufficiali di professione;

c. gli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione o il loro comando a titolo principale e che sono considerati in servizio militare permanente.

2 Sono considerati militari a contratto temporaneo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 2 della legge gli ufficiali a contratto temporaneo, i sottufficiali a contratto temporaneo e i soldati a contratto temporaneo conformemente all’articolo 47 capoverso 3 LM.

3 Sono considerati istruttori dell’Ufficio federale della protezione della popolazione ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 6 della legge:

a. il responsabile della divisione Protezione civile e formazione;

b. i responsabili delle sezioni e dei gruppi di istruzione;

1 RS 833.11

2 RS 510.10

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