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Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 3 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 14 cpv. 4 e 5
4 Se l’assicurato si reca per motivi di ordine medico in un ospedale non sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione secondo l’articolo 13c capoverso 1, l’assicurazione militare assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare per le cure in un ospedale equiparabile sottoposto a convenzione tariffale e di collaborazione.
5 Sono considerati motivi di ordine medico secondo il capoverso 4 i casi urgenti e quelli in cui le prestazioni necessarie non sono dispensate in alcun ospedale convenzionato.
Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 frase introduttiva
1 La deduzione in caso di ricovero temporaneo in un ospedale, in un centro di accertamento medico o in centri di integrazione, esclusi il giorno d’entrata e d’uscita, ammonta, per giorno di soggiorno, al:
2 La deduzione in caso di ricovero prolungato in un ospedale, in una clinica psichiatrica, in una casa per anziani e di cura o in un istituto analogo ammonta, per giorno di soggiorno, al:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi