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Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. gli impiegati della Confederazione che in ragione della loro funzione svolgono compiti di istruttore;

d. gli aspiranti istruttori.

Art. 11 cpv. 1–3

1 Sono considerati ospedali conformemente all’articolo 22 capoverso 2 della legge gli stabilimenti svizzeri e i reparti di quelli destinati alla cura ospedaliera di affezioni o all’esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, se sono posti sotto una direzione medica permanente, dispongono del necessario personale curante specializzato e delle installazioni mediche adeguate allo scopo.

2 Sono considerati case di cura conformemente all’articolo 22 capoverso 2 della legge gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura che, posti sotto direzione medica, dispongono del necessario personale specializzato e delle installazioni adeguate allo scopo.

3 Sono considerati stabilimenti di ricovero gli istituti che figurano nell’elenco cantonale delle case di cura ai sensi della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (LAMal).

Art. 12 Chiropratici, levatrici, personale paramedico e laboratori

I chiropratici, le levatrici, le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), le organizzazioni che impiegano personale paramedico e i laboratori, autorizzati a esercitare ai sensi degli articoli 44–54 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sull’assicurazione malattie (OAMal), possono praticare anche per l’assicurazione militare. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può designare altre persone come personale paramedico, che possono esercitare per l’assicurazione militare nel quadro dell’autorizzazione cantonale.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

1 Per l’approntamento delle tariffe sono applicabili per analogia:

a. l’articolo 43 capoversi 2 e 3 LAMal5;

Art. 13a Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni

L’ordinanza del 3 luglio 20026 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie si applica per analogia agli ospedali e alle case di cura di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge. Sono autorizzati a consultare i documenti le autorità della Confederazione competenti in materia, l’associazione Commissione delle tariffe mediche LAINF e i partner tariffali.

3 RS 832.10

4 RS 833.11

5 RS 832.10

6 RS 832.104