Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 6 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore diverse disposizioni riguardanti l’ulteriore sviluppo dell’esercito (cfr. Messaggio concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito, FF 2014 5939). In tale contesto sono stati oggetto di revisione la legge militare (LM; RS 510.10) e l’articolo 1a della legge federale sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1). In quell’occasione gli adeguamenti corrispondenti non erano stati apportati all’ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11). Si tratta di modifiche di termini e di rimandi che confluiscono ora nella presente revisione dell’OAM.

Deve inoltre essere recepita anche nell’OAM la precisazione del disciplinamento concernente la «tariffa per analogia», introdotta nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) con effetto dal 1° gennaio 2022, e le disposizioni riguardanti il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) vanno adeguate alla normativa vigente.

2. Modifiche di ordinanza proposte

Nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’esercito sopra menzionato e delle corrispondenti modifiche di legge, l’espressione «corpo degli istruttori» è stata sostituita, segnatamente nella LAM, da «militare di professione» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1 LAM); nella legge figura ora anche l’espressione «militare a contratto temporaneo» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 2 LAM). In precedenza, questa categoria appariva unicamente a livello di ordinanza (art. 2 cpv. 3 OAM). L’ordinanza (art. 2 cpv. 2 AP-OAM) rinvia ora alla definizione di militare a contratto temporaneo di cui alla LM.

Inoltre, a seguito delle modifiche della LM e della LAM citate in precedenza, alcuni rimandi alla LAM figuranti nell’OAM non sono più corretti. In occasione dell’ultima revisione della LAM è stato rivisto anche l’articolo 22. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 11 OAM rimandano ancora all’articolo 22 capoverso 3 LAM, invece che al rivisto capoverso 2. Lo stesso vale per l’articolo 13a OAM.

I pazienti coperti dall’assicurazione militare devono, in linea di principio, farsi curare in un ospedale convenzionato. È possibile derogare a tale principio unicamente per motivi di ordine medico. I capoversi 4 e 5 dell’articolo 14 OAM devono quindi essere precisati in questo senso. La deroga alle cure in un ospedale convenzionato viene espressamente ammessa solo per i casi urgenti o se le prestazioni necessarie non sono dispensate negli ospedali convenzionati. Questo disciplinamento è fissato per analogia con la precisazione concernente la «tariffa per analogia», introdotta nell’OAINF con effetto dal 1° gennaio 2022 (art. 15 cpv. 2 e 2bisOAINF).

Vengono poi aggiornate le disposizioni riguardanti il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all’OAMal. In occasione del nuovo disciplinamento nell’OAMal concernente la neuropsicologia e della psicoterapia praticata da psicologi, nell’OAM non sono state apportate le modifiche corrispondenti. L’articolo 12 OAM va quindi adeguato alla normativa vigente.