Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
3. Commento ai singoli articoli
3.1. Articolo 2 OAM
Il 1° gennaio 2018, nel contesto dell’ulteriore sviluppo dell’esercito sopra menzionato, sono entrate in vigore diverse modifiche. In particolare è stato adeguato l’articolo 1a LAM. Nell’articolo 1a capoverso 1 lettera b numero 1 LAM, l’espressione «corpo degli istruttori» è stata sostituita da «militare di professione» e, di conseguenza, sono stati modificati il titolo dell’articolo 2 OAM e l’articolo 2 capoverso 1 lettera b OAM.
Inoltre, nella legge figura ora anche l’espressione «militare a contratto temporaneo», mentre in precedenza, questa categoria appariva unicamente a livello di ordinanza (art. 2 cpv. 3 OAM). L’ordinanza (art. 2 cpv. 2 AP-OAM) rinvia ora alla definizione di militare a contratto temporaneo di cui alla LM.
L’elenco da riprendere nell’articolo 2 capoverso 3 OAM non è più aggiornato. A seguito della riorganizzazione dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) risulta necessario aggiornare le definizioni da inserire nell’articolo 2 capoverso 2 OAM. L’articolo 2 capoverso 2 AP-OAM viene quindi adeguato alla situazione attuale d’intesa con l’UFPP.
3.2. Articolo 11 OAM
Nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’esercito è stato rivisto anche l’articolo 22 LAM. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 11 OAM rimandano ancora all’articolo 22 capoverso 3 LAM, invece che al rivisto capoverso 2. Si tratta di una modifica di natura formale senza effetti sostanziali.
Nel capoverso 2 viene inoltre stralciata l’espressione «in ambito ospedaliero», dato che sono considerati case di cura gli istituti destinati alla terapia successiva o alla cura. A questi sono applicate le tariffe e le regolamentazioni del settore ambulatoriale.
Nel capoverso 3 gli stabilimenti di ricovero vengono definiti in base alla normativa vigente.
3.3. Articolo 12 OAM
L’articolo 12 OAM concerne i chiropratici, le levatrici, i laboratori e le persone che dispensano cure previa prescrizione medica (personale paramedico), autorizzati a esercitare a titolo indipendente in conformità all’OAMal. In occasione del nuovo disciplinamento nell’OAMal concernente la neuropsicologia e della psicoterapia praticata da psicologi, nell’OAM non sono state apportate le modifiche corrispondenti. Concretamente, nell’OAM manca il riferimento agli articoli 50b e 50c OAMal, che disciplinano la neuropsicologia e la psicoterapia praticata da psicologi.
Malgrado l’articolo 12 OAM non contenga il rimando all’articolo 50b OAMal, per la neuropsicologia esiste una convenzione tariffale e i neuropsicologi possono quindi esercitare a carico dell’assicurazione militare (AM). L’articolo 12 OAM va ora adeguato alla normativa vigente.
3.4. Articolo 13 OAM
Si tratta di una modifica di carattere puramente redazionale.