Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/48: Revisione dell’ordinanza sull’assicurazione militare · 7 pagine
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1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le modifiche riguardanti l’ulteriore sviluppo dell’esercito (v. messaggio concernente la modifica delle basi legali per l’ulteriore sviluppo dell’esercito, FF 2014 5939), che hanno comportato in particolare la rielaborazione della legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (legge militare, LM; RS 510.10) e, tra gli altri, dell’articolo 1a della legge federale sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1). Gli adeguamenti corrispondenti di termini e rimandi non più attuali, che in quell’occasione non erano stati apportati nell’ordinanza sull’assicurazione militare (OAM; SR 833.11), confluiscono ora nella presente revisione dell’OAM.
Deve inoltre essere recepita anche nell’OAM la precisazione del disciplinamento concernente la «tariffa per analogia» introdotta nell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) con effetto dal 1° gennaio 2022.
In più, l’articolo 12 OAM – che disciplina, tra gli altri, il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all’ordinanza sull’assicurazione malattie (OA-Mal; RS 832.102) – è adeguato alla normativa vigente.
2 Modifiche di ordinanza proposte
Nel quadro delle summenzionate modifiche, nella LAM «corpo degli istruttori» è stato sostituito da «militare di professione» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1 LAM), espressione che deve essere ripresa anche nell’OAM (art. 2 cpv. 1 AP-OAM). Nella legge figura ora anche l’espressione «militare a contratto temporaneo» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 2 LAM). Attualmente, questa categoria appare unicamente a livello di ordinanza (art. 2 cpv. 3 OAM). L’ordinanza (art. 2 cpv. 2 AP-OAM) rinvia ora alla definizione di militare a contratto temporaneo di cui alla LM.
Inoltre, a seguito dell’ulteriore sviluppo dell’esercito, alcuni rimandi alla LAM figuranti nell’OAM non sono più corretti. Tra gli altri, è stato rivisto anche l’articolo 22. I capoversi 1 e 2 dell’articolo 11 OAM rimandano ancora all’articolo 22 capoverso 3 LAM, invece che al rivisto capoverso 2. Lo stesso vale per l’articolo 13a OAM.
I pazienti coperti dall’assicurazione militare devono, in linea di principio, farsi curare in un ospedale convenzionato, analogamente a quanto previsto dall’OAINF. È possibile derogare a tale principio unicamente per motivi di ordine medico. I capoversi 4 e 5 dell’articolo 14 OAM devono quindi essere precisati in questo senso. La deroga alle cure in un ospedale convenzionato viene espressamente ammessa solo per i casi urgenti o se le prestazioni necessarie non sono dispensate negli ospedali convenzionati. Questo disciplinamento è fissato per analogia con la precisazione concernente la «tariffa per analogia», introdotta nell’OAINF con effetto dal 1° gennaio 2022 (art. 15 cpv. 2 e 2bisOAINF).
Vengono poi aggiornate le disposizioni riguardanti il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all’OAMal. In occasione del nuovo disciplinamento nell’OAMal concernente la neuropsicologia e della psicoterapia praticata da psicologi, nell’OAM non sono state apportate le modifiche corrispondenti. Concretamente, manca il riferimento agli articoli 50b e 50c OAMal, che disciplinano la neuropsicologia e la psicoterapia praticata da psicologi.
Malgrado l’articolo 12 OAM non contenga il rimando all’articolo 50b OAMal, per la neuropsicologia esiste una convenzione tariffale e i neuropsicologi possono quindi esercitare a carico dell’assicurazione militare. L’articolo 12 OAM deve ora essere adeguato alla normativa vigente.