Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/52: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) in relazione ai grandi eventi · 5 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con l’ultima ampia revisione della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è stata accolta la richiesta delle società assicurative private di riunire il rischio, a partire da una determinata soglia per evento in caso di eventi di grandi proporzioni (catastrofi), e di finanziarlo congiuntamente invece di dover stipulare costose riassicurazioni che in definitiva concorrono ad aumentare i premi.

Si è in presenza di un evento di grandi proporzioni quando gli assicuratori-infortuni (senza la Suva) devono verosimilmente versare prestazioni che superano il volume netto dei premi netti incassati complessivamente per l’assicurazione obbligatoria nell’anno precedente all’evento infortunistico (art. 78 cpv. 1 LAINF). A partire da questa soglia per evento risponde un fondo di compensazione (art. 90 cpv. 4 LAINF) costituito ad hoc presso la cassa suppletiva LAINF (cassa suppletiva) e che dall’anno successivo all’evento di grandi proporzioni è alimentato da tutti gli assicuratoriinfortuni (senza la SUVA) con un premio supplementare in modo tale che tutte le spese correnti dei sinistri possano essere coperte (art. 90 cpv. 4 LAINF). I compiti della cassa suppletiva inerenti a eventi di grandi proporzioni sono disciplinati nel dettaglio nell’articolo 95a dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

L’articolo 95a capoverso 5 OAINF prescrive alla cassa suppletiva di dotarsi di un regolamento che disciplini in particolare l’organizzazione del fondo di compensazione e i dettagli concernenti lo svolgimento del finanziamento. Trattandosi di un regolamento della cassa suppletiva, lo stesso deve essere approvato dal Consiglio federale (art. 72 cpv. 1 LAINF).

Nella sua seduta del 31 gennaio 2024, il Consiglio federale ha approvato, con l’eccezione dell’articolo 26, il regolamento della cassa suppletiva riguardante gli eventi di grandi proporzioni (disponibile in tedesco e francese).

Il suddetto articolo non è stato approvato perché l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha ravvisato la necessità di una precisazione formale a livello di ordinanza nell’articolo 95a capoverso 4 OAINF.

Ora l’articolo 26 del regolamento deve essere adottato dal Consiglio federale insieme alla precisazione voluta dall’UFG dell’articolo 95a OAINF, esposta nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

1 RS 832.20

2 RS 832.202