Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/52: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) in relazione ai grandi eventi · 5 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
4 Commento ai singoli articoli
Articolo 95a capoverso 1 OAINF
Ai fini esclusivi della certezza del diritto, l’articolo 95a capoverso 1 OAINF è integrato con l’informazione che (anche) per il calcolo del supplemento ordinario devono essere considerati i diritti di regresso attesi.
Articolo 95a capoverso 4bisOAINF (nuovo)
Il nuovo articolo 95a capoverso 4bisOAINF è volto a estendere con le necessarie integrazioni il disciplinamento di cui all’articolo 95a capoverso 4 OAINF concernente il rimborso definitivo dei crediti degli assicuratori. In merito ai supplementi di premio finali, le integrazioni sanciscono che con essi devono poter essere presumibilmente coperti i costi residui attinenti alla catastrofe. Il rimborso dei crediti degli assicuratori include, oltre ai costi residui attesi inerenti ai danni causati da infortunio, i costi residui imputabili al trattamento dei sinistri (cfr. anche art. 95a cpv. 2 OAINF).
È inoltre precisato che questa stima è basata sulle comunicazioni degli assicuratori e sulle statistiche concernenti tutti i casi di sinistro della branca assicurativa in questione e che sono considerati i diritti di regresso attesi.
L’articolo 26, finora non approvato, del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni disciplina già i dettagli concernenti il calcolo del supplemento di premio finale. In particolare ne menziona le basi (stima dei costi residui in funzione delle comunicazioni degli assicuratori e delle statistiche).
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per la Confederazione, la modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno alcuna ripercussione finanziaria né sull’effettivo del personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re-
gioni di montagna
La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno alcuna ripercussione per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni sull’economia
La modifica dell’ordinanza e l’approvazione da parte del Consiglio federale dell’articolo 26 del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni non hanno ripercussioni dirette sull’economia. L’articolo 24, già approvato, del regolamento fa inoltre sì che – in caso di chiusura pianificata del fondo dopo il verificarsi di una