Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/52: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) in relazione ai grandi eventi · 5 pagine

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1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

L’UFSP ha invitato l’UFG a proporre le modifiche che ritiene necessario apportare all’articolo 95a OAINF. Tali modifiche, inserite per motivi redazionali in un nuovo capoverso (4bis), spiegano in particolare su quale base sono calcolati i supplementi finali alla chiusura del fondo e il loro scopo. Nella sua forma modificata, l’articolo 95a OAINF è in linea con l’articolo 26, non ancora approvato, e con gli articoli già approvati del regolamento riguardante gli eventi di grandi proporzioni. L’opzione scelta consiste pertanto nell’attuazione completa delle modifiche all’articolo 95a OAINF proposte dall’UFG.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente avamprogetto non è stato annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20203 sul programma di legislatura 2019–2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20204 sul programma di legislatura 2019–2023.

L’introduzione di questa nuova disposizione d’ordinanza è tuttavia opportuna, perché altrimenti mancano i dettagli concernenti il calcolo dell’ultimo supplemento di premio alla chiusura del fondo.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La LAINF e la relativa ordinanza sono una particolarità svizzera. Dato che il diritto europeo non prevede alcuna assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, un confronto è risulta superfluo. Vista l’assenza nell’UE di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, non sussiste neppure la necessità di un fondo di compensazione equivalente finanziato con supplementi di premio. È stata comunque svolta una ricerca in Internet per verificare se esistesse qualcosa di equivalente nell’UE, senza risultati di rilievo.

3 Punti essenziali del progetto

Con le presenti modifiche, si adottano le integrazioni necessarie all’articolo 95a e al contempo anche l’articolo 26 del regolamento della cassa suppletiva riguardante gli eventi di grandi proporzioni, finora non approvato. Si precisa inoltre il tenore dell’articolo 95a capoverso 1 OAINF adeguandolo in funzione del nuovo articolo 95a capoverso 4biscosicché anche per il calcolo del supplemento «ordinario» sono considerati i diritti di regresso attesi.

3 FF 2020 1565

4 FF 2020 7365