Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/53: Revisione dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (costo del capitale investito nella rete elettrica e negli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili beneficiari di contributi di promozione) · 12 pagine

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Riferimento: BFE-011.0-10/1/4

4. Risultati della procedura di consultazione

4.1. Sintesi delle osservazioni

Il Consiglio federale propone un adeguamento del metodo di calcolo del WACC, che risulta essere un metodo di valutazione piuttosto complesso. In passato, le associazioni per la protezione dei consumatori, le istituzioni di regolamentazione e l’industria hanno ciclicamente criticato come troppo elevato l’approccio di calcolo con limiti inferiori e superiori utilizzato per i tassi d’interesse per il capitale proprio e il capitale di terzi.

La modifica del metodo di calcolo del WACC viene per lo più rifiutata o accettata integralmente.

I pareri contrari, per la maggior parte provenienti dal settore elettrico e dai Cantoni (i quali, spesso, detengono partecipazioni delle aziende del settore elettrico) nonché da casse pensioni e fondazioni di investimento, criticano, tra le altre cose, il punto temporale dell’adeguamento e quella che considerano una motivazione politica.

I pareri a favore sostengono, invece, che l’adeguamento era necessario da tempo. Alcuni criticano il nuovo approccio cosiddetto del rendimento di mercato o TMR (Total Market Return) e si dichiarano a favore del mantenimento dell’attuale approccio chiamato del premio di rischio azionario o ERP (Equity Risk Premium; si veda più avanti per spiegazioni in merito); tuttavia senza i limiti inferiori e superiori così che il WACC risulti ancora più basso in fasi di tassi bassi. Questa è in particolare la posizione delle istituzioni di regolamentazione e delle organizzazioni per la protezione dei consumatori. L’industria è per lo più favorevole al nuovo approccio, così come l’UDC. In alcuni casi le richieste si spingono oltre quelle del progetto (autorità di regolamentazione e della concorrenza, organizzazioni di protezione ambientale e per la protezione dei consumatori nonché PS e rappresentanti dell’industria a elevato consumo energetico).

Diversi pareri tematizzano, in parte criticandole, la determinazione del cosiddetto valore beta e la scelta del gruppo di riferimento («peer group»). Il beta determina il rischio assunto dalle centrali e influisce in maniera determinante sull’ammontare del WACC. Il settore elettrico nonché le casse pensioni e le fondazioni d’investimento non accettano in linea di principio il peer group più esiguo per la determinazione del valore, in quanto non rappresentativo. Al contrario, i sostenitori di un nuovo approccio vedono questa proposta come un passo nella giusta direzione e alcuni presuppongono che il rischio dei gestori di rete svizzeri possa risultare ancora inferiore. In singoli casi viene anche rilevata una certa esigenza di chiarimento.

Tra i temi più ampiamente discussi rientra anche l’ammontare dei costi di emissione e di acquisizione. Esistono suggerimenti per ridurli ulteriormente, ad esempio in modo simile a quanto si fa nel settore delle telecomunicazioni.

Singole richieste riguardano altri dettagli della determinazione del premio per i rischi di mercato, le disposizioni relative ai tassi d’interesse esenti da rischi per il capitale proprio e il capitale di terzi, il rapporto percentuale del capitale proprio e del capitale di terzi rispetto al capitale totale, la granularità degli intervalli e le disposizioni del WACC per gli strumenti di promozione delle energie rinnovabili.

A causa della complessità del progetto, molti pareri si accostano a quelli della ElCom e dell’AES nonché della CdEN oppure vi si associano senza riserve. L’AES ha presentato una perizia realizzata su proprio incarico contenente una seconda opinione che supporta sostanzialmente il suo stesso parere.

Qui di seguito vengono illustrati più nel dettaglio i pareri sui punti più importanti1.

1 Il progetto posto in consultazione è stato rielaborato dopo aver preso atto, soppesato e valutato tutti i pareri espressi, conformemente all’articolo 8 della legge federale sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061). 4/12 BFE-D-238D3401/316