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Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 3 pagine

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Legge federale sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33 rubrica e cpv. 2

Autorità cantonali di esecuzione

2Le autorità cantonali di esecuzione possono delegare l’esecuzione dei divieti di cui all’articolo 14 capoverso 2 a un’altra autorità.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2È il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare federale del 14 giugno 2022 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)3.

3Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3 FF 2022 1573