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Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 3 pagine
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Legge federale sulla protezione degli animali «%ASFF_YYYY_ID»
a. sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali; o
b. rientrano in una deroga al divieto di importazione o di transito.
2Chi commercia pellicce e prodotti di pellicceria deve fornire la prova che essi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali.
3Chi cede pellicce e prodotti di pellicceria a un terzo deve fornirgli i giustificativi per poter adempiere all’obbligo della prova.
Art. 14b Pellicce e prodotti di pellicceria: prova dell’ottenimento senza
infliggere sofferenze agli animali
1La prova che le pellicce e i prodotti di pellicceria sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali è fornita se essi:
a. provengono da un Paese che vieta la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria infliggendo sofferenze agli animali; o
b. sono stati ottenuti secondo direttive di produzione riconosciute che vietano di infliggere sofferenze agli animali e il rispetto di tali direttive è controllato da un organismo di certificazione indipendente.
2L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana un elenco dei Paesi di cui al capoverso 1 lettera a.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. la procedura per l’inserimento di un Paese nell’elenco nonché la frequenza della revisione di tale elenco;
b. il riconoscimento delle direttive di produzione da parte dell’USAV e i requisiti per gli organismi di certificazione;
c. gli emolumenti per le attività dell’USAV di cui alla lettera b.
Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva
1A conclusione di un esperimento sugli animali, l’USAV pubblica i dati seguenti:
Art. 24 cpv. 1bis–1quinquies
1bisIn caso di sospetto di importazione, transito o commercio illegale di pellicce e prodotti di pellicceria, l’autorità competente provvede al loro sequestro.
1terSe non viene fornita la prova di cui all’articolo 14a capoverso 1 o 2, l’autorità competente confisca le pellicce e i prodotti di pellicceria sequestrati.
1quaterSono confiscate senza sequestro preliminare le pelli di cane e gatto che:
a. saranno o sono state importate, fatte transitare o esportate; o
b. sono state commerciate.
1quinquiesLe pellicce, i prodotti di pellicceria e le pelli di cane e gatto confiscati vengono eliminati o, in caso di necessità particolari, conservati.