Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/56: Controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» · 6 pagine

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Sono invece contrari o tendenzialmente contrari il Cantone TG, l’UDC, AAE, AAS, AGORA, AKUT, ANI-MAE, Animal Rights Switzerland, Animal Trust, Association Co&xister, Association La colline aux lapins, ATRA, CacciaSvizzera, coa, FFA, FFW, Igelzentrum, LSCV, NetAP, PSA, SUST, Suisseporcs, TIR, USC, VGS, Vier Pf oten e ZTS.

3. Commento ai singoli articoli Art. 14 cpv. 2-4

CacciaSvizzera, SwissFur e USC chiedono di circoscrivere il campo di applicazione delle disposizioni alle pellicce (incluse le pelli) di provenienza estera e di esentare esplicitamente le pellicce e i prodotti di pellicceria risultanti da attività agricole o venatorie a livello nazionale.

Art. 14a Pellicce e prodotti di pellicceria: obbligo della prova

Il Cantone GR auspica lo stralcio di questo articolo, ritenendo che l’obbligo della prova debba essere disciplinato in un altro capitolo della legge. Per CacciaSvizzera, SwissFur e USC, la disposizione in questione deve valere unicamente per le pellicce (incluse le pelli) di provenienza estera, e non per le pellicce e i prodotti di pellicceria risultanti da attività agricole o venatorie a livello nazionale.

Art. 14b Pellicce e prodotti di pellicceria: prova dell’ottenimento senza infliggere soffe-

renze agli animali

I Cantoni GR e NE così come AAE, AKUT, Alliance Animale Suisse, ANIMAE, Animal Rights Switzerland, Animal Trust, Association Co&xister, Association La colline aux lapins, ATRA, coa, FFW, Igelzentrum, LSCV, NetAP, TIR, VGS, Vier Pf oten, SUST e ZTS considerano problematica la f ormulazione «provengono da un Paese»: pertanto chiedono una tracciabilità più chiara e capillare delle pellicce e dei prodotti di pellicceria e suggeriscono di utilizzare TRACES come strumento a tale scopo. Per giunta ritengono che le oltre 150 specie animali da cui le pellicce vengono ottenute debbano essere suddivise in categorie più precise (codici HS), classificandole a livello di specie e indicando il loro nome scientifico e la f orma di allevamento. Ciò consentirebbe di svolgere verifiche per evitare l’importazione di prodotti ottenuti inf liggendo sofferenze agli animali. Inoltre intravedono potenziali lacune nell’elenco dei Paesi, dato che non è previsto un programma di vigilanza in analogia all’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51).

CacciaSvizzera, USC e SwissFur chiedono di circoscrivere il campo di applicazione delle disposizioni alle pellicce (incluse le pelli) di provenienza estera e di esentare esplicitamente le pellicce e i prodotti di pellicceria risultanti da attività agricole o venatorie a livello nazionale.

Art. 20a frase introduttiva

Non sono pervenuti pareri in merito a questa modif ica redazionale.

Art. 24 cpv. 1bis–1quinquies

I Cantoni AI, AR, BE, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SG, VS e ZH nonché ASVC, Caccia-Svizzera e USC chiedono di estendere il campo di applicazione della disposizione ai derivati delle pelli di cane e di gatto.

Art. 33 rubrica e cpv. 2

Tranne BS, tutti i Cantoni che si sono espressi e ASVC si oppongono a questa disposizione, ritenendo inopportuno attribuire ai Cantoni la competenza per l’esecuzione del divieto di commercio. Secondo questi partecipanti, l’esecuzione deve invece essere affidata all’Ufficio f ederale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).