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Consultazione 2024/67: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione e dell’ordinanza concernente il rimborso delle casse di disoccupazione · 22 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 104 Forma dei pagamenti
(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI)
Le casse di disoccupazione versano le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione tramite bonifico.
Art. 109, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva
Controllo della gestione degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione
1Il controllo della gestione degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione comprende:
Art. 109a cpv. 2
2Abrogato
Art. 119 cpv. 1 lett. d
1La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
d. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di
occupazione temporanea;
Art. 122 cpv. 2
2L’indennità alla cassa di compensazione AVS è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l’importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L’UFAS stabilisce le aliquote di risarcimento d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 122c cpv. 1 lett. c
1La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI
disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace ed efficiente. Disciplina in particolare:
c. le condizioni quadro per l’esercizio degli organi esecutivi;
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III