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Consultazione 2024/70: Modifiche di ordinanze nell’ambito di competenza dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) con entrata in vigore il 1° luglio 2025 · 3 pagine

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Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a e b e cpv. 2

1I gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar, gli oleodotti e gli idrogenodotti devono rispettare le seguenti distanze di sicurezza:

a. 2 metri dagli edifici non occupati da persone;

b. 10 metri dagli edifici occupati da persone.

2Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio massima di 25 bar e gli edifici occupati da persone deve essere rispettata una distanza di sicurezza di almeno di 5 metri.

Art. 39a cpv. 2 e 4

2Elaborano congiuntamente direttive sulla cibersicurezza e le adeguano regolarmente agli standard tecnici più recenti. A tal fine consultano l’UFE, i Cantoni e le cerchie interessate.

4I requisiti dello standard minimo per la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nella fornitura di gas, G1008 del maggio 20242 (standard minimo TIC), sono vincolanti per gli esercenti di gasdotti. Su richiesta, gli esercenti di gasdotti devono dimostrare all’autorità di vigilanza di soddisfare i requisiti del livello di protezione applicabile ai sensi del capitolo 5 dello standard minimo TIC.

Art. 50 cpv. 2

2I gasdotti e gli idrogenodotti devono essere dotati di un sistema che individui tempestivamente una rottura nella condotta e sia in grado di rilevare in modo affidabile il tratto di condotta interessato.

Art. 56 cpv. 2

2Concerne soltanto il testo francese.

Art. 58

Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi che non sono costruiti né esercitati, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni per gli impianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar non possono essere esercitati con una pressione superiore a 5 bar. Sono esclusi gli impianti la cui riconversione è stata autorizzata dall’UFE nell’ambito di una nuova procedura di approvazione dei piani secondo l’articolo 2 LITC.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1°luglio 2025.

2 Lo standard minimo TIC può essere consultato gratuitamente presso l'Ufficio Federale dell'Energia, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen. Può essere richiesto gratuitamente all'associazione svizzera per il gas, l'acqua e il calore (SVGW) all'indirizzo www.svgw.ch > Shop > Finestra di ricerca: inserire “g1008” o via e-mail a [email protected].