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Consultazione 2024/75: Modifica dell'ordinanza 2 sulla legge sul lavoro: Disposizioni speciali per l’ assistenza live-in (Art. 17a - 17e OLL 2) · 3 pagine
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Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 17a Servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività
quotidiane: principi fondamentali
1Gli articoli 17a-17e si applicano alle aziende e ai lavoratori da esse occupati che, per fornire servizi di economia domestica, assistenza e aiuto nelle attività quotidiane, vengono prestati a un’economia domestica privata e abitano nell’economia domestica della persona assistita.
2Alle aziende e ai lavoratori di cui al capoverso 1 si applicano l’articolo 4 per il lavoro notturno e il lavoro domenicale nonché gli articoli 8 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
3Le aziende di cui al capoverso 1 devono sottostare al contratto collettivo di obbligatorietà generale per il settore del prestito di personale. I partner sociali devono per giunta disciplinare le condizioni di lavoro per quanto concerne la retribuzione del servizio basato sulla disponibilità, del lavoro domenicale e del lavoro notturno.
4Per servizio basato sulla disponibilità si intende un servizio durante il quale il lavoratore, al di fuori dell’orario di lavoro regolare, si tiene pronto all’interno o
all’esterno dell’economia domestica per eventuali interventi.
1 RS 822.112
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