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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Traduzione provvisoria
REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE (2005)
PARTE I – DEFINIZIONI, SCOPO E AMBITO, PRINCIPI E AUTORITÀ RESPONSABILI
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del Regolamento sanitario internazionale (di seguito denominato «RSI» o «Regolamento»):
«aeromobile» indica un aeromobile che stia compiendo un viaggio internazionale;
«aeroporto» indica un qualsiasi aeroporto in cui arrivino o partano voli internazionali;
«affetto» si riferisce a persone, bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali o resti umani che siano infetti o contaminati, o che trasportino fonti di infezione o contaminazione tali da costituire un rischio per la sanità pubblica;
«area affetta» indica un punto geografico per il quale l’OMS abbia specificamente raccomandato misure sanitarie in base al presente Regolamento;
«area di carico container» indica un luogo o una struttura riservata ai container utilizzati nel traffico internazionale;
«arrivo» di un mezzo di trasporto significa:
(a) in caso di nave che arrivi via mare, arrivo o approdo nell’area predefinita di un porto,
(b) in caso di aeromobile, arrivo in un aeroporto,
(c) in caso di nave che effettui una navigazione interna o nel corso di un viaggio internazionale, arrivo in un punto di ingresso,
(d) in caso di treno o mezzo su strada, arrivo in un punto di ingresso;
«attraversamento terrestre» indica un punto di ingresso terrestre in uno Stato Parte, inclusi quelli utilizzati dai veicoli su strada e dai treni;
«autorità competente» indica un’autorità responsabile dell’implementazione e applicazione di misure sanitarie in base al presente Regolamento;
«autorità nazionale competente in materia di RSI» indica l’ente designato o stabilito dallo Stato Parte a livello nazionale per coordinare l’implementazione del presente Regolamento nella sua giurisdizione;
«bagagli» indica gli effetti personali di un viaggiatore;
«carico» indica le merci trasportate su un mezzo di trasporto o in un container;
«Centro nazionale per il RSI» indica il centro nazionale, designato da ogni Stato Parte, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per le comunicazioni con i punti di contatto per il RSI dell’OMS ai sensi del presente Regolamento;
«container» indica un tipo di attrezzatura di trasporto:
(a) a carattere permanente e sufficientemente robusto per essere utilizzato più volte,
(b) progettato specificamente per facilitare il trasporto di merci in una o più modalità di trasporto, senza operazioni di carico intermedie,
(c) dotato di dispositivi che permettano la sua facile movimentazione, in particolare per quanto riguarda il passaggio da una modalità di trasporto ad un’altra, e