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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
2. Se non diversamente specificato o determinato dal contesto, i riferimenti al presente Regolamento includono i relativi allegati.
Articolo 2
Scopo e ambito
Lo scopo e l’ambito del presente Regolamento mirano a prevenire, prepararsi, proteggere, tenere sotto controllo e fornire una risposta sanitaria alla diffusione internazionale di malattie tramite modalità commisurate e limitate ai rischi per la sanità pubblica e che evitino inutili interferenze con il traffico e il commercio internazionali.
Articolo 3
Principi
1. L’implementazione del presente Regolamento deve avvenire nel pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà
fondamentali dell’uomo e promuove l’equità e la solidarietà.
2. L’implementazione del presente Regolamento deve essere guidata dallo Statuto delle Nazioni Unite1 e dalla Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità.
3. L’implementazione del presente Regolamento deve avere come obiettivo la sua applicazione universale al fine di proteggere l’umanità dalla diffusione internazionale di malattie.
4. Gli Stati godono, ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, del diritto sovrano di legiferare e di implementare la legislazione in accordo con le loro politiche sanitarie. Nel fare ciò, dovrebbero appoggiare lo scopo del presente Regolamento.
Articolo 4
Autorità responsabili
1. Ai sensi della propria legislazione e in considerazione del contesto nazionale, ogni Stato Parte deve designare o istituire uno o due enti che ricoprano il ruolo di autorità nazionale competente in materia di RSI e un di Centro nazionale per il
RSI e le autorità responsabili per la relativa giurisdizione al fine dell’implementazione delle misure sanitarie ai sensi del presente Regolamento.
1 bis. L’autorità nazionale competente in materia di RSI coordina l’implementazione del presente Regolamento nella giurisdizione dello Stato Parte.
2. I Centri nazionali per il RSI devono essere sempre accessibili per le comunicazioni con i punti di contatto per il RSI dell’OMS di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Le funzioni dei Centri nazionali per il RSI devono comprendere:
(a) l’invio ai punti di contatto per il RSI dell’OMS, in nome e per conto dello Stato Parte interessato, di comunicazioni urgenti relative all’implementazione del presente Regolamento, in particolare ai sensi degli articoli 6–12; e
(b) la divulgazione di informazioni e il consolidamento delle informazioni ricevute da competenti settori dell’amministrazione dello Stato Parte interessato, inclusi quelli responsabili per la sorveglianza e la notifica, i punti di ingresso, i servizi di sanità pubblica, gli ambulatori e gli ospedali, e altre strutture governative.
2 bis. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per l’applicazione dei paragrafi 1, 1 bis e 2 del presente articolo e, laddove opportuno, adeguano le loro disposizioni legislative e/o amministrative.
3. L’OMS deve designare i punti di contatto per il RSI, che devono essere sempre accessibili per le comunicazioni con i Centri nazionali per il RSI. I punti di contatto per il RSI dell’OMS devono inviare comunicazioni urgenti riguardanti l’implementazione del presente Regolamento, in particolare ai sensi degli articoli 6–12, ai Centri nazionali per il RSI degli Stati Parti interessati. I punti di contatto per il RSI dell’OMS devono essere designati dall’OMS nella sede centrale o al livello regionale dell’Organizzazione.
4. Gli Stati Parti devono fornire all’OMS gli estremi della loro autorità nazionale competente in materia di RSI e del loro Centro nazionale per il RSI e l’OMS deve fornire agli Stati Parti gli estremi dei punti di contatto per il RSI dell’OMS. Tali estremi per il contatto devono essere aggiornati continuamente e confermati annualmente. Ai sensi del presente articolo, l L’OMS deve renderlie disponibili a tutti gli Stati Parti gli estremi per il contatto dei Centri nazionali per il RSI ricevuti.
PARTE II – INFORMAZIONI E RISPOSTA SANITARIA
Articolo 5
Sorveglianza
1. Ogni Stato Parte deve sviluppare, rafforzare e mantenere, il prima possibile ma non oltre cinque anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte, le a capacità essenziali che permettano di prevenire, di rilevare, valutare, notificare e comunicare tramite rapporti, eventi in conformità al presente Regolamento, come specificato nella parte A dell’allegato 1.