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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine
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Regolamento sanitario internazionale (2005)
(d) progettato specificamente per essere caricato e scaricato facilmente;
«contaminazione» indica la presenza di un agente o di materiale infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possano costituire un rischio per la sanità pubblica;
«dati personali» indica qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile;
«decontaminazione» indica una procedura che implichi misure atte ad eliminare la presenza di un agente o di materiali infettivi o tossici su una superficie corporea umana o animale, in o su un prodotto preparato per il consumo o su altri oggetti inanimati, inclusi mezzi di trasporto, che possono costituire un rischio per la sanità pubblica;
«derattizzazione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere roditori vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, strutture, merci e pacchi postali che si trovino nel punto di ingresso;
«Direttore generale» indica il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità;
«disinfestazione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o sopprimere insetti vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali;
«disinfezione» indica una procedura che preveda misure sanitarie per tenere sotto controllo o eliminare agenti infettivi su una superficie corporea umana o animale oppure in o su bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali tramite esposizione diretta ad agenti chimici o fisici;
«emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» indica un evento straordinario che, come sancito dal presente Regolamento, si ritiene possa:
(i) costituire un rischio per la sanità pubblica in altri Stati a causa della diffusione internazionale di malattie, e
(ii) richiedere potenzialmente una risposta internazionale coordinata;
«emergenza pandemica» indica un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale causata da una malattia trasmissibile: i) che si diffonde o rischia fortemente di diffondersi a numerosi Stati o all’interno di numerosi Stati su un’ampia zona geografica; e ii) per la quale i sistemi sanitari degli Stati colpiti non dispongono o rischiano fortemente di non disporre delle capacità di risposta; e iii) che causa o rischia fortemente di causare perturbazioni sociali e/o economiche di rilievo, e in particolare di ostacolare il traffico e il commercio internazionali; e iv) che necessita di un intervento internazionale rapido, equo e meglio coordinato reso possibile dalla mobilitazione di tutti i governi e della società;
«equipaggio» indica le persone a bordo di un mezzo di trasporto diverse dai passeggeri;
«esame medico» indica la valutazione preliminare di una persona da parte di personale sanitario autorizzato, o di personale sotto la diretta supervisione dell’autorità competente, ai fini della determinazione del suo stato di salute e del potenziale rischio per la sanità pubblica nei confronti delle altre persone; può includere l’esame accurato dei documenti sanitari nonché un esame fisico, nel caso le circostanze individuali lo giustifichino;
«evento» indica una manifestazione di una malattia o il verificarsi di una situazione che costituisca un potenziale patologico;
«infezione» indica l’ingresso e lo sviluppo o moltiplicazione di un agente infettivo nel corpo di un essere umano o animale che possa costituire un rischio per la sanità pubblica;
«intrusivo» indica che può provocare fastidio in seguito a contatto ravvicinato o interrogatorio serrato;
«invasivo» indica la puntura o incisione della pelle o l’inserimento di strumento o di materiale estraneo nel corpo o ancora l’esame di una cavità corporea. Ai fini del presente Regolamento, l’esame medico di orecchio, naso e bocca; la misurazione della temperatura corporea utilizzando un termometro cutaneo, orale o auricolare o l’immagine termica; l’ispezione; l’auscultazione; la palpazione esterna; la retinoscopia; la raccolta esterna di campioni di urina, feci o saliva; la misurazione esterna della pressione sanguigna; l’elettrocardiogramma vengono considerati non invasivi;