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Consultazione 2024/87: Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) · 45 pagine

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Regolamento sanitario internazionale (2005)

«isolamento» indica la separazione dagli altri di persone ammalate o contaminate, di bagagli, container, mezzi di trasporto, merci o pacchi postali affetti in modo da evitare il diffondersi dell’infezione o della contaminazione;

«ispezione» indica l’esame, da parte dell’autorità competente o sotto la sua supervisione, di aree, bagagli, container, mezzi di trasporto, strutture, merci o pacchi postali, includendo dati e documentazione relativi, per determinare l’esistenza di un rischio per la sanità pubblica;

«libera pratica» indica il permesso ottenuto da una nave di entrare nel porto, imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un aeromobile, dopo l’atterraggio, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci; il permesso di un mezzo di trasporto di terra, all’arrivo, di imbarcare o sbarcare, scaricare o caricare carichi o merci;

«malattia» indica una malattia o condizione patologica, indipendentemente dall’origine o dalla fonte, che rappresenti o possa rappresentare un sostanziale pericolo per gli esseri umani;

«merci» indica prodotti tangibili, inclusi animali e piante, trasportati durante un viaggio internazionale, inclusi quelli utilizzati a bordo di un mezzo di trasporto;

«mezzo di trasporto» indica un aeromobile, una nave, un treno, un veicolo su strada o altro mezzo di trasporto che stia effettuando un viaggio internazionale;

«misura sanitaria» indica procedure applicate per evitare la diffusione di malattie o la contaminazione; una misura sanitaria non include misure di sicurezza o misure volte a garantire il rispetto della legge;

«nave» indica un mezzo di navigazione marittima o dell’entroterra che stia compiendo un viaggio internazionale;

«operatore di trasporto» indica una persona fisica o giuridica responsabile di un mezzo di trasporto o il relativo rappresentante; «Organizzazione» o «OMS» indica l’Organizzazione mondiale della sanità;

«osservazione ai fini di sanità pubblica» indica il monitoraggio nel corso del tempo dello stato di salute di un viaggiatore al fine di determinare il rischio di trasmissione di malattie;

«pacco postale» indica un articolo o una confezione con indirizzo trasportati a livello internazionale da un servizio postale o di corrieri;

«partenza» indica, per persone, bagagli, carico, mezzi di trasporto o merci, l’atto di lasciare un territorio;

«persona malata» indica un individuo che soffra di o sia affetto da un disturbo fisico che possa costituire un rischio per la sanità pubblica;

«portatore» indica un insetto o un altro animale che normalmente trasporta un agente infettivo che costituisce un rischio per la sanità pubblica;

«porto» indica un porto di mare o un porto dell’entroterra in cui le navi che effettuano un viaggio internazionale arrivano o partano;

«principi scientifici» indica le leggi e i fatti fondamentali della natura noti tramite metodi scientifici;

«prodotti sanitari utili» indica i prodotti sanitari necessari per intervenire in caso di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, comprese le emergenze pandemiche. Questi prodotti possono comprendere medicamenti, vaccini, prodotti diagnostici, dispositivi medici, prodotti di controllo dei vettori, attrezzatura di protezione individuale, prodotti di decontaminazione, ausili tecnici, antidoti, terapie cellulari e geniche e altre tecnologie sanitarie;

«prova scientifica» indica informazioni che forniscono prove basate su metodi scientifici fondati e accettati;

«punto di contatto per il RSI dell’OMS» indica l’unità dell’OMS che deve essere sempre accessibile per le comunicazioni con il Centro nazionale per il RSI;.