Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/92: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 5 pagine
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Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale
3. Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni
Le richieste presentate al Consiglio federale di prorogare la riserva supplementare esistente (esclusa la riserva idroelettrica, i cui costi stimati ammontano a 50 mio. fr. per un periodo di quattro anni) comporteranno tra il 2026 e il 2030 oneri finanziari aggiuntivi per un totale stimato di 386 milioni di franchi, calcolato secondo la base di costo attuale (per le centrali di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza). Nel caso delle centrali di riserva si tratta essenzialmente dei costi per la loro messa a disposizione. Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza vengono finanziati i costi di messa a disposizione, le misure di risanamento, come ad esempio i filtri antiparticolato, e i sistemi di sincronizzazione. Il credito aggiuntivo necessario sarà presentato al Parlamento insieme alla seconda aggiunta 2025.
Le spese aggiuntive non hanno ripercussioni sulle casse federali perché saranno compensate dai consumatori di energia elettrica attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete.
4. Ripercussioni su economia, ambiente e società
I costi elencati al punto 3 saranno riversati sui consumatori di energia elettrica attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete e in questo modo saranno recuperati completamente attraverso entrate di pari entità. Considerata l’attuale situazione dei costi, ciò comporterebbe per i consumatori di elettricità un onere aggiuntivo di circa 0,18 ct./kWh nel periodo 2027–2030. Per un’economia domestica media con un consumo annuo di 4500 kWh si tratta di un aumento di circa 8 franchi l’anno. Per un consumatore energivoro, che consuma ad esempio 10 GWh all’anno, i costi aggiuntivi ammonterebbero a circa 18 000 franchi all’anno.
5. Rapporto con il diritto europeo
Per un inquadramento generale della riserva di energia elettrica nel contesto normativo dell’UE si rimanda al rapporto esplicativo concernente l’introduzione dell’OREI e ai messaggi concernenti la revisione della LAEl. In vista di un’entrata in vigore dell’accordo sull’energia elettrica occorre approfondire e presumibilmente adattare nella legislazione nazionale in particolare i seguenti aspetti: fabbisogno di una riserva, regole sui mercati della capacità, riserve strategiche, norme ambientali, neutralità tecnologica e partecipazione transfrontaliera; tuttavia tali aspetti dovranno essere contenuti nel progetto di attuazione dell’accordo energetico.
6. Commenti ai singoli articoli
Art. 6 cpv. 4
La partecipazione alla riserva complementare viene prorogata fino al 31 maggio 2030. La validità dell’intera ordinanza viene prorogata sino alla fine del 2030 (cfr. art. 30 cpv. 2bis).
Art. 7 cpv. 1 e 2
Il limite per l’aggregazione dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione viene innalzato da 5 a 30 MW, al fine di agevolare la partecipazione alla riserva complementare e semplificare l’onere operativo di Swissgrid. Il capoverso 2 viene abrogato. Questa disposizione è stata pensata per la partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza che presentano un funzionamento ad isola. La