Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/92: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 5 pagine

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Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale

pratica ha dimostrato che questo tipo di gruppi elettrogeni di emergenza non costituisce un valore aggiunto sostanziale per la riserva complementare. Pertanto in futuro saranno esclusi dalla partecipazione a quest’ultima.

Art. 15 cpv. 1

Questa modifica si rende necessaria a seguito dell’innalzamento a 30 MW operato all’articolo 7 capoverso 1. La società di rete stipula con ogni aggregatore un accordo circa le modalità per la messa a disposizione congiunta dei gruppi elettrogeni di emergenza e degli impianti di cogenerazione per la riserva complementare. Per gli impianti di cogenerazione con una potenza pari o superiore a 30 MW essa stipula un accordo direttamente con i gestori. A seguito dell’innalzamento a 30 MW decade la regola attuale secondo cui la società di rete stipula un accordo direttamente con i gestori degli impianti di cogenerazione aventi una potenza pari o superiore a 5 MW soltanto se tali impianti soddisfano i requisiti tecnici della società di rete. Gli impianti di queste dimensioni devono continuare a soddisfare i requisiti tecnici della società di rete.

Art. 30 cpv. 2bis

La validità dell’OREI viene prorogata fino al 31 dicembre 2030.