Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/93: Modifica della LOGA (protezione dei dati concernenti persone giuridiche da parte di organi federali) · 48 pagine
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Compendio
La presente revisione parziale della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) mira a garantire che gli organi federali dispongano anche dopo il 1° settembre 2028 di basi legali sufficienti per trattare dati concernenti persone giuridiche.
Situazione iniziale
Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), il trattamento di dati concernenti persone giuridiche è stato escluso dal campo d’applicazione materiale della LPD. La definizione di dati personali (art. 5 lett. a LPD) è stata limitata ai dati di persone fisiche, con la conseguenza che le basi del diritto federale che disciplinano nei diversi settori il trattamento di dati personali da parte di organi federali non sono più applicabili ai dati concernenti persone giuridiche. In base alle prescrizioni costituzionali, la comunicazione di dati concernenti persone giuridiche in particolare continua a esigere una base legale nel diritto settoriale. Affinché l’entrata in vigore della LPD riveduta non produca una lacuna giuridica, all’articolo 71 LPD è stata introdotta per gli organi federali una disposizione transitoria secondo cui le vigenti disposizioni di diritto speciale in materia di protezione dei dati continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della LPD, ossia fino al 31 agosto 2028.
Contenuto del progetto
Con il presente progetto, la disposizione transitoria dell’articolo 71 LPD viene trasposta nella LOGA. A tal scopo l’avamprogetto (AP-LOGA) prevede che per gli organi federali le disposizioni di leggi speciali relative alla protezione di dati personali siano applicabili anche ai dati concernenti persone giuridiche, se l’atto normativo speciale in questione non contiene disposizioni particolari sulla protezione dei dati concernenti persone giu- ridiche. Ciò significa che, come nel diritto precedente, nelle disposizioni di diritto spe- ciale sul trattamento e la comunicazione di dati da parte di organi federali l’espressione «dati personali» comprende anche i dati concernenti persone giuridiche. Viene così introdotta una soluzione residuale duratura che può essere applicata allo stesso modo in tutti i settori specialistici in cui organi federali trattano e comunicano dati concernenti persone giuridiche. Al fine di creare chiarezza e certezza del diritto, i diritti delle persone giuridiche nei confronti di organi federali che trattano dati personali (segnatamente il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione) sono tutelati dall’articolo 13 capo- verso 2 della Costituzione federale e sono ora disciplinati esplicitamente nell’AP-LOGA. Inoltre, le esigenze per l’elaborazione di basi giuridiche sul trattamento e la co- municazione di dati concernenti persone giuridiche sono allineate a quelle della LPD. Viene infine introdotta una nuova disposizione sul trattamento di dati concernenti per- sone giuridiche da parte di un responsabile.