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Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 3 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

conglomerato domiciliata in Svizzera funge da garante per i crediti derivanti da strumenti di capitale assorbenti il rischio.

4quaterLa FINMA verifica se sono soddisfatte le condizioni di cui ai capoversi 4–4ter. Comunica i suoi accertamenti mediante decisione esclusivamente all’impresa di assicurazione o, nel caso di gruppi e conglomerati assicurativi, all’impresa designata come interlocutrice.

4quinquiesNelle procedure di cui al capoverso 4quater, i creditori e i proprietari di un’impresa di assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato non possono interporre ricorso.

Art. 52b cpv. 1 lett. a

1Il piano di risanamento indica come eliminare il pericolo d’insolvenza dell’impresa di assicurazione e quali misure ordinare a tale scopo. In particolare, può prevedere:

a. il trasferimento del portafoglio o di parti di esso come pure di altre parti dell’impresa di assicurazione, con attivi e passivi, ad altri soggetti giuridici o a una società subentrante;

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi