Progetto posto in consultazione - LF
Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 2 pagine
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Legge federale sulla partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo dell’estate 2024 (Legge sui danni del maltempo 2024)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 76 capoverso 3, 77 capoverso 3, 86 capoverso 3 lettera c e 103 della Costituzione federale;1
visto il messaggio del Consiglio federale del…,
decreta:
Art. 1 Principio
1La Confederazione può partecipare alle spese di ripristino sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in seguito al maltempo di giugno e luglio 2024.
2Il presupposto per la partecipazione della Confederazione è che il rispettivo Cantone contribuisca alle spese in misura comparabile.
Art. 2 Calcolo del contributo federale
1La Confederazione partecipa nella misura del 50 per cento alle spese residue che i Comuni aventi diritto ai contributi sono tenuti a sostenere per il ripristino delle infrastrutture pubbliche comunali. Le spese residue sono calcolate a partire dalle spese di ripristino imputabili al netto dei contributi di cui all’articolo 4 e del carico sostenibile dai Comuni secondo il capoverso 2.
2Il Consiglio federale designa i Comuni aventi diritto ai contributi. Il carico pro capite sostenibile dai Comuni ammonta a 1500 franchi.
3Se la partecipazione del Cantone non avviene nella misura comparabile di cui all’articolo 1 capoverso 2, la Confederazione riduce la propria partecipazione in misura equivalente a quella del Cantone.
Art. 3 Spese di ripristino imputabili
1Le spese di ripristino imputabili sono sostenute per far fronte ai danni subiti dalle seguenti categorie di infrastrutture pubbliche co- munali:
a. opere di protezione contro le piene;
b. opere di protezione contro valanghe, scivolamenti e cadute di sassi;
c. strade forestali;
d. sgomberi e deposito intermedio di detriti e materiale galleggiante;
e. superfici coltive e infrastrutture agricole;
f. infrastruttura per il trasporto pubblico;
g. strade comunali;
h. smaltimento e approvvigionamento idrico;
i. approvvigionamento elettrico;
j. edifici pubblici e altre infrastrutture.
2Non sono imputabili:
a. gli emolumenti dovuti;
b. i costi per le spese amministrative;
c. le spese per la creazione di valori aggiunti.
Art. 4 Contributi da dedurre
Il Consiglio federale disciplina i contributi da dedurre dalle spese di ripristino imputabili, segnatamente:
a. i contributi ordinari della Confederazione e del Cantone;
b. le donazioni e le prestazioni assicurative;
c. le partecipazioni di terzi.
RS ..........
1RS 101
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