Progetto posto in consultazione - LF
Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 2 pagine
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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 5 Domanda
1I Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all’Ufficio federale dell’ambiente entro il 31 dicembre 2030.
2La domanda contiene le seguenti indicazioni:
a. le spese di ripristino imputabili del Comune di cui all’articolo 3 capoverso 1;
b. la ripartizione delle spese del Comune secondo le diverse unità di spesa;
c. il carico finanziario per il Comune avente diritto ai contributi di cui all’articolo 2 capoverso 2;
d. la partecipazione del Cantone in misura comparabile a quella della Confederazione.
Art. 6 Determinazione ed erogazione
1La Confederazione determina l’importo dell’aiuto finanziario mediante decisione.
2L’aiuto finanziario della Confederazione è erogato ai Cantoni.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031.