Progetto posto in consultazione - LF

Consultazione 2025/114: Partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per i danni causati dal maltempo nell’estate del 2024 · 2 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 Domanda

1I Cantoni devono presentare le domande di aiuto finanziario all’Ufficio federale dell’ambiente entro il 31 dicembre 2030.

2La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a. le spese di ripristino imputabili del Comune di cui all’articolo 3 capoverso 1;

b. la ripartizione delle spese del Comune secondo le diverse unità di spesa;

c. il carico finanziario per il Comune avente diritto ai contributi di cui all’articolo 2 capoverso 2;

d. la partecipazione del Cantone in misura comparabile a quella della Confederazione.

Art. 6 Determinazione ed erogazione

1La Confederazione determina l’importo dell’aiuto finanziario mediante decisione.

2L’aiuto finanziario della Confederazione è erogato ai Cantoni.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2031.