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Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 4 pagine
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Emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di FF 2024 1269 lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale. Conv. n. 191
adotta oggi, dodici giugno duemilaventitrÈ, la seguente convenzione, che sar‡ denominata Convenzione relativa a un ambiente di lavoro sicuro e salubre
(emendamenti correlati), 2023:
Art. 1
1. L’espressione «Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1998), come modificata nel 2022ª sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, 1998ª o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione (n. 182) concernente il divieto delle forme pi˘ manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro del 1999, alla Convenzione (n. 183) sulla promozione della maternit‡ del 2000, alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, alla Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006, alla Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, alla Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
2. Le espressioni ´Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981ª e ´Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 2006ª sono aggiunte, in ordine cronologico, al terzo paragrafo del preambolo alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, al quinto paragrafo del preambolo alla Convenzione (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca del 2007, e al dodicesimo paragrafo del preambolo al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
3. L’espressione «un ambiente di lavoro sicuro e salubre» è aggiunta all’articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, mediante l’inserimento di una lettera e, al paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011, mediante l’inserimento di una lettera e, nonché all’articolo 5 della Convenzione (n. 190) sulla violenza e sulle molestie del 2019, dopo ´in materia di impiego e professioneª.
4. L’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), come modificata nel 2022» sostituisce l’espressione «Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equaª o qualsiasi altra formula simile che figuri nel preambolo alla Convenzione (n. 189) sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 e al Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Art. 2
1. Ciascun Membro dell’Organizzazione che, dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, comunica al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro la ratifica formale di una delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’articolo 1