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Consultazione 2025/20: Approvazione delle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e n. 191 sugli emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale · 4 pagine

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Emendamenti alle norme correlati al riconoscimento di un ambiente di FF 2024 1269 lavoro sicuro e salubre come principio fondamentale. Conv. n. 191

Ë considerato aver ratificato la Convenzione o il Protocollo in questione, come modificati dalla presente Convenzione.

2. Ciascun Membro dell’Organizzazione riconosce che, ratificando la presente Convenzione, continua a essere vincolato dalle disposizioni delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’articolo 1 precedentemente ratificati, come modificati dalla presente Convenzione.

Art. 3

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro ai fini della registrazione.

Art. 4

1. Con riserva del paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione entra in vigore alla data in cui gli strumenti di ratifica di due Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro sono registrati dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

2. Successivamente, la presente Convenzione entra in vigore per ciascun Membro alla data in cui Ë registrata la sua ratifica.

3. Per quanto riguarda la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificata, la presente Convenzione entra in vigore conformemente all’articolo XIV della stessa.

Art. 5

L’entrata in vigore della presente Convenzione esclude la possibilità di ratificare le Convenzioni e il Protocollo di cui all’articolo 1 nelle loro versioni non modificate.

Art. 6

1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicatigli dai Membri dell’Organizzazione.

2. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 7

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione della presente Convenzione, e sempre che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporta automaticamente la denuncia immediata della presente Convenzione, purchÈ la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;