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Consultazione 2025/33: Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) · 4 pagine

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Art. 2 cpv. 2 e 3

2Concerne soltanto il testo francese.

3Concerne soltanto il testo francese.

Art. 13 cpv. 1 e 2

1La facoltà di riscuotere mutui termina al più tardi il 31 luglio 2031.

2Concerne soltanto il testo francese.

Art. 16 cpv. 3

3Le perdite e i supplementi di rischio sono ripartiti tra i singoli Cantoni per due terzi in funzione della rispettiva quota sul prodotto interno lordo del 2024 e per un terzo in funzione della rispettiva popolazione residente.

Art. 18 cpv. 2 lett. a e 5 secondo periodo

2L’importo forfettario per la messa a disposizione dei mutui comprende:

a. un importo corrispondente al rendimento di un prestito quinquennale della Confederazione d’importo pari al credito d’impegno all’entrata in vigore della modifica del ….; tale importo deve tuttavia corrispondere almeno allo 0,635 per cento del credito d’impegno; e

5 … L’importo a carico della singola impresa è calcolato in ragione della sua quota di potenza installata rispetto a quella di cui le imprese critiche per la stabilità del sistema dispongono complessivamente in Svizzera all’entrata in vigore della

modifica del ...; è determinante la potenza installata di cui le imprese dispongono personalmente o tramite società del gruppo a cui sono legate direttamente o

indirettamente oppure in altro modo.

Art. 19 cpv. 1 e 5

1Le imprese critiche per la stabilità del sistema, le società del gruppo a cui queste sono legate direttamente o indirettamente, i loro uffici di revisione nonché le persone e le imprese di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie sono tenuti a fornire alle unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l’esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il Controllo federale delle finanze (CDF), nonché a terzi cui si fa capo per l’esecuzione della presente legge, tutte le informazioni di cui necessitano per tale esecuzione e a mettere a loro disposizione i documenti e le informazioni necessari.

5Ai fini della verifica della criticità per la stabilità del sistema di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3, devono essere messi a disposizione dal momento della presentazione della richiesta, in particolare, i documenti e le informazioni di cui ai capoversi 2 lettera b e 3 lettere b e c.