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Consultazione 2025/33: Modifica della Legge federale sugli aiuti finanziari concessi a titolo sussidiario per salvare le imprese di rilevanza sistemica del settore dell’energia elettrica (LAiSE) · 4 pagine
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Art. 20 Trattamento dei dati
1Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l’esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 57r capoverso 2 LOGA, di cui necessitano ai fini dell’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, ai fini della verifica della criticità per la stabilità del sistema delle imprese e del monitoraggio del mercato.
2Possono trattare anche informazioni presentate volontariamente dalle imprese del settore elettrico, sempre che questo serva a verificare il grado di liquidità e a monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento.
3I segreti bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d’ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento dei dati di cui al capoverso 1 e delle altre informazioni.
4Abrogato.
Art. 20a Comunicazione di dati
Le unità amministrative della Confederazione competenti o consultate per l’esecuzione della presente legge, in particolare la ElCom e il CDF, nonché i terzi cui si fa capo per tale esecuzione possono comunicarsi i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche, di cui necessitano ai fini dell’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza e la liquidazione di mutui o garanzie, per la verifica della criticità per la stabilità del sistema delle imprese e per il monitoraggio del mercato:
a. dati di base di persone fisiche, per la loro identificazione;
b. dati sensibili di rivelare segreti professionali, commerciali e di fabbricazione;
c. dati su pratiche aziendali necessari per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 20b Informazione del pubblico
1Il DATEC pubblica periodicamente informazioni generali sui mutui. Le informazioni sui mutui concessi che sono specifiche delle imprese non vengono pubblicate.
2L’accesso in virtù della legge del 17 dicembre 20046 sulla trasparenza alle informazioni e ai dati messi a disposizione dalle imprese critiche per la stabilità del sistema secondo gli articoli 19 e 20 è escluso.
Art. 21 cpv. 1
1Concerne soltanto il testo francese.