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Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 6 pagine

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Art. 3 Emanazione di un’ordinanza

Se uno o più enti promotori hanno lanciato un progetto per un’esposizione nazionale, il Consiglio federale, se è disposto a concretizzare le condizioni quadro per accordare un sostegno a un’esposizione nel periodo considerato, emana un’ordinanza volta alla concessione di un aiuto finanziario. Nell’ordinanza disciplina in particolare:

a. il termine entro il quale gli enti promotori possono presentare una domanda di aiuto finanziario;

b. l’organizzazione all’interno della Confederazione.

Art. 4 Documentazione della domanda

1Per chiedere un aiuto finanziario l’ente richiedente deve presentare la documentazione seguente:

a. una presentazione del progetto e una descrizione che illustri in quale modo il progetto soddisfa gli obiettivi definiti all’articolo 2;

b. uno studio di fattibilità (inclusa un’analisi dei rischi) e un piano di sostenibilità;

c. garanzie di finanziamento o dichiarazioni d’intenti sul sostegno finanziario dei progetti da parte dei Cantoni e di altri finanziatori terzi di rilievo;

d. un preventivo complessivo che indichi i fondi propri messi a disposizione e i fondi di terzi garantiti e previsti;

e. una presentazione della struttura organizzativa e direttiva con una chiara definizione delle responsabilità;

f. un piano di supervisione, incluse una gestione solida delle crisi e una contabilità basata su norme riconosciute;

g. piani dei trasporti, dell’energia e di sicurezza;

h. un piano per lo smantellamento degli impianti e uno per la valutazione dell’evento.

2Il Consiglio federale precisa tramite ordinanza i requisiti di contenuto delle domande di cui al capoverso 1.

Art. 5 Esame delle domande

Il servizio federale competente esamina ogni domanda per stabilire se è completa e conforme ai requisiti previsti agli articoli 2 e 4. Presenta il risultato dell’esame in un rapporto e trasmette alla giuria le domande unitamente al rapporto.

Art. 6 Composizione e compiti della giuria

1Dopo aver consultato la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), il Consiglio federale designa una giuria indipendente, ampiamente rappresentativa e competente in materia. Definisce il suo mansionario nell’ordinanza.

2La giuria esamina e valuta ogni progetto in base ai criteri seguenti: