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Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 6 pagine

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a. il raggiungimento degli obiettivi definiti all’articolo 2;

b. il migliore rispetto possibile dei requisiti definiti all’articolo 4;

c. costi e benefici.

3Se deve essere valutata più di una domanda, la giuria stabilisce una graduatoria.

4La giuria presenta il risultato del suo esame in un rapporto di valutazione che trasmette alla CdC.

Art. 7 Raccomandazione della CdC e decisione di principio del Consiglio

federale

1Basandosi sul rapporto di valutazione della giuria, la CdC sottopone al Consiglio federale una raccomandazione concernente la promozione di una prossima esposizione nazionale.

2Basandosi sul rapporto di valutazione della giuria e sulla raccomandazione della CdC, il Consiglio federale decide se un progetto debba essere sostenuto (decisione di principio).

3Se intende sostenere un progetto, stabilisce l’entità dell’aiuto finanziario e propone all’Assemblea federale di stanziare un credito d’impegno corrispondente.

Art. 8 Entità dell’aiuto finanziario e finanziamento

1L’aiuto finanziario della Confederazione corrisponde al massimo al 30 per cento dei costi computabili ed è concesso soltanto se:

a. i Cantoni e i Comuni che partecipano al finanziamento del progetto versano un aiuto finanziario almeno dello stesso importo; e

b. l’ente promotore fornisce una prestazione propria ragionevolmente esigibile e sfrutta nel migliore dei modi anche altre fonti di finanziamento.

2L’Assemblea federale stanzia i mezzi finanziari necessari mediante un credito d’impegno. La garanzia di copertura di un eventuale deficit è esclusa.

3Il credito d’impegno è scaglionato in base alle fasi del progetto. Il Consiglio federale decide in merito alla liberazione di quote di credito per le singole fasi del progetto.

Art. 9 Accertamenti approfonditi

1Dopo la decisione di principio, il Consiglio federale o il servizio federale competente può obbligare l’ente promotore del progetto selezionato a sottoporre singoli aspetti del progetto a un’analisi approfondita da parte di organi di controllo qualificati specializzati in materia.

2Le finanze e l’organizzazione dell’ente promotore devono essere verificate in ogni caso da un organo indipendente.

3Se considerano irrealistiche determinate supposizioni e pianificazioni, gli organi di controllo devono proporre miglioramenti.