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Consultazione 2025/35: Legge federale sul sostegno alle esposizioni nazionali (LSEN) (Originario : Nuova legge federale sulla promozione delle esposizioni nazionali [LPEN]) · 6 pagine

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4Il servizio federale competente verifica i rapporti degli organi di controllo in collaborazione con le unità interessate dell’Amministrazione federale (unità specializzate). Il servizio federale competente definisce, d’intesa con le unità specializzate, le condizioni e gli oneri necessari per l’attuazione delle raccomandazioni.

Art. 10 Contratto di sovvenzionamento

1Basandosi sulla decisione di principio, sul credito d’impegno e sugli eventuali accertamenti approfonditi, il servizio federale competente stipula un contratto di sovvenzionamento con l’ente promotore.

2Nel contratto di sovvenzionamento devono essere definite segnatamente le disposizioni seguenti per la realizzazione del progetto:

a. pianificazione di dettaglio, con le tappe fondamentali, gli obblighi di rendiconto e le possibilità di recesso per la Confederazione;

b. riserve di approvazione da parte delle unità specializzate;

c. pianificazione del finanziamento e delle liquidità nonché scaglionamento del versamento dell’aiuto finanziario;

d. competenze e modalità dei controlli della qualità e dei rischi;

e. rapporto finale dell’ente promotore all’attenzione del Consiglio federale;

f. gestione di un eventuale utile o disavanzo.

Art. 11 Organizzazione all’interno della Confederazione

1Il Consiglio federale designa il servizio federale competente per l’esecuzione della presente legge, e segnatamente per il coordinamento a livello di Confederazione e per la vigilanza sull’impiego dell’aiuto finanziario (servizio federale competente).

2Invece di un servizio federale può designare un delegato.

Art. 12 Vigilanza e controllo

1Il servizio federale competente e le unità specializzate sorvegliano la realizzazione del progetto per mezzo di una supervisione concomitante e di controlli periodici.

2A tal fine il servizio federale competente elabora un piano di controllo secondo l’articolo 25 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi. Nel piano di controllo definisce la ripartizione dei compiti tra le unità specializzate dopo averle consultate.

3Se sussistono carenze, il servizio federale competente impone all’ente promotore del progetto di adottare le misure appropriate per eliminarle. Se le carenze persistono, può essere chiesto il rimborso totale o parziale dell’aiuto finanziario.

3 RS 616.1