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Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 4 pagine

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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)

Modifica del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del …1,

decreta:

I

La legge del 12 giugno 20092 sull’IVA è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. b

2La Confederazione riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto:

b. un’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto in territorio svizzero di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto);

Art. 7 cpv. 4

4Se il venditore fornisce il bene a una persona considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a capoverso 1, in deroga al capoverso 3 lettera b il luogo di tale fornitura rimane all’estero.

Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2

2È esentato dall’assoggettamento chi:

b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:

2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,

1FF

2 RS 641.20

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