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Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 4 pagine
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Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (Legge sull’IVA, LIVA)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del …1,
decreta:
I
La legge del 12 giugno 20092 sull’IVA è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2La Confederazione riscuote a titolo d’imposta sul valore aggiunto:
b. un’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all’estero, nonché sull’acquisto in territorio svizzero di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull’acquisto);
Art. 7 cpv. 4
4Se il venditore fornisce il bene a una persona considerata fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a capoverso 1, in deroga al capoverso 3 lettera b il luogo di tale fornitura rimane all’estero.
Art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2
2È esentato dall’assoggettamento chi:
b. indipendentemente dalla cifra d’affari esercita un’impresa con sede, domicilio o stabilimento d’impresa all’estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:
2. prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l’articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall’assoggettamento chi rende prestazioni di servizi elettronici o in materia di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
1FF
2 RS 641.20
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