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Consultazione 2025/41: Modifica della legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) · 4 pagine

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trasferimento non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.

Art. 79a Misure amministrative

1L’AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b o prestazioni di servizi elettronici che soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, se questi:

a. non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o

b. non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.

2Se, nonostante diffida, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può disporre il blocco dell’accesso alle offerte online del contribuente.

3Se, nonostante il blocco, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può disporre un divieto di importazione sui beni che, in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante, sono esenti dall’imposta sull’importazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a.

4Se, nonostante il blocco e il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può disporre la distruzione dei beni senza indennità.

5Prima di disporre una misura amministrativa, l’AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.

6L’AFC dispone nei confronti dei fornitori di servizi di telecomunicazione il blocco dell’accesso alle offerte online del contribuente. La decisione è pubblicata sul Foglio federale; tale pubblicazione vale come notificazione della decisione.

7L’UDSC esegue le misure di cui ai capoversi 3 e 4.

8L’AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte, mediante decisione esecutiva, le misure di cui ai capoversi 2–4.

9Le misure di cui ai capoversi 2–4 sono revocate non appena le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte.

Art. 115 cpv. 1, secondo periodo

1… Il Consiglio federale adegua in modo appropriato gli importi massimi stabiliti nell’articolo 35 capoverso 1bislettera b e nell’articolo 37 capoverso 1.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.