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Consultazione 2025/42: Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701) · 4 pagine

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Legge federale «%ASFF_YYYY_ID»

b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte; non sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore per i proventi da prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e per le vincite ai giochi in denaro imposte separatamente secondo l’articolo 38 e 38a.

Art. 105 cpv. 5

5Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l’articolo 38a è assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

2. Legge federale del 14 dicembre 19903sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4b cpv. 1, terzo periodo

Chi realizza vincite ai giochi in denaro secondo l’articolo 11 capoverso 3bisè assoggettato a imposta per tali vincite nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato.

Art. 7 cpv. 4 lett. lbis

4Sono esenti dall’imposta soltanto:

lbis. le singole vincite, sino a concorrenza dell’importo previsto dall’articolo 24 lettera ibisdella legge federale del 14 dicembre 19904 sull’imposta federale diretta (LIFD) oppure sino a concorrenza di un importo più elevato secondo il diritto cantonale, derivanti:

1. dalla partecipazione ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD, e

2. dalla partecipazione ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD.

Art. 11 cpv. 3bis

3bisLe vincite ai giochi in denaro, nella misura in cui non siano esenti da imposta secondo l’articolo 7 capoverso 4 lettere l–m, sono imposte individualmente e separatamente a partire dall’importo indicato all’articolo 24 lettera ibisLIFD. La deduzione dei costi delle poste giocate è disciplinata dall’articolo 9 capoverso 2 lettera n.

3 RS 642.14

4 RS 642.11